Approfondiamo

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  • 231/2001 cresce

    Nel D.L. di Ferragosto (14 agosto 2013, n. 93), di cui si attende la conversione in legge, che contiene disposizioni urgenti riguardanti la sicurezza e il contrasto della violenza di genere (femminicidio), protezione civile e province, è entrata anche la responsabilità amministrativa degli enti.
    L'art. 9, in vigore dal 17 agosto, introduce infatti il reato di 'frode informatica commessa con sostituzione dell'identità digitale' e lo fa innestando un nuovo comma (il terzo) all'art. 640-ter del Codice penale.

    Ma la cosa più curiosa, indice forse di una confezione della norma per successive approssimazioni, è il secondo comma dello stesso articolo 9 che, invero con poca attenzione anche verso il proprio stesso titolo, aggiunge all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) non solo il nuovo reato in parola, ma anche una serie di altri delitti che vanno dall'uso/falsificazione/possesso di carte di credito e moneta elettronica in genere (art. 9 del D. Lgs. antiriciclaggio del 21-11-2007, n. 231) a tutti i comportamenti illeciti previsti dalla Parte III, Titolo III, Capo II del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30-06-2003, n. 196).
    Si tratta degli articoli 167 (Trattamento illecito dei dati), 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante), 169 (Misure di sicurezza), 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante), 171 (altre fattispecie), 172 (Pene accessorie).
    Questi articoli in materia di privacy, ancora di più che la frode informatica, possono essere scivolosi per gli enti, considerata l'estensione vasta e generalizzata dei sistemi informatici in azienda, e richiedono quanto meno di realizzare un'adeguata analisi del rischio che consideri questi possibili comportamenti illeciti in rapporto alle attività che l'azienda svolge e a come essa è organizzata per produrle.
    Non va infatti mai dimenticato che la responsabilità amministrativa dell'ente (responsabilità -nella realtà dei fatti- di tipo penale) si realizza solo quando il fatto illecito (reato) sia compiuto da persona fisica la cui attività è riconducibile all'ente (quindi non solo in caso di dipendenti) e avvenga nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

    La diversa tipologia dei soggetti fisici che possono commettere il reato, costituita dai così detti 'apicali' (soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione anche di fatto, ecc …) ovvero dai sottoposti agli apicali, rileva -e molto- ai fini dell'onere della prova: se il reato è commesso da un sottoposto vale la regola procedurale normale ed è la pubblica accusa che deve provare la responsabilità sia del soggetto fisico che ha agito sia dell'ente, mentre se è coinvolto un apicale è l'azienda che (inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 6 del 231/2001) deve provare di avere fatto il possibile per prevenire ed evitare la commissione del reato (per il tramite, appunto, di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire, cioè funzionante, efficace e controllato) e che l'evento è avvenuto poiché il soggetto ha inteso aggirare fraudolentemente, vale a dire con consapevolezza e intenzionalità di farlo, le disposizioni del modello.

    La legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D.L. 93/2013, ha soppresso l’originario disposto (già contenuto nel comma 2 dell’articolo 9 del D.L. stesso) che estendeva la responsabilità amministrativa degli enti (d. lgs. 231/2001, art. 24-bis) a frode informatica, indebito uso di mezzi di pagamento elettronici e a taluni reati di privacy. L’art. 24-bis non è stato quindi modificato.

    Luca Pedrotti Dell'Acqua
    Presidente
    ANCIS Associazione

  • Autorizzazione Unica Ambientale

    Dal 13 giugno 2013 è in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013.
    L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti ambientali in attuazione della Legge 4 aprile 2012, n. 35 ("decreto semplificazioni"), sostituendo ed unificando il procedimento di ben sette provvedimenti autorizzativi.
    Nello specifico possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese (con un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro) e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti (sette) titoli:

    1. autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
    2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
    3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
    4. autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
    5. documentazione previsionale di impatto acustico;
    6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
    7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

    Basterà un'unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria.
    In particolare se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente (Provincia) adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi.
    Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi e la Provincia adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni.
    In caso di mancato rispetto dei termini per il rilascio dell'autorizzazione è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi: l'impresa potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere il procedimento nella metà del tempo originariamente previsto.
    La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi sopra riportati. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello che il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.
    Nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (lettere b, d, e, g), non è necessario presentare la richiesta di autorizzazione AUA, ma soltanto la comunicazione nei modelli già in uso, ferma restando la presentazione al SUAP informaticamente e firmati digitalmente.
    L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
    Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell'AUA.

    Giovanni Marchesoli
    Direttore Servizi di addestramento ANCIS Associazione
    Responsabile gruppi di valutazione certificato CEPAS 9001, 14001, 18001, 50001

  • Le novità di ACCREDIA per le imprese ISO 9001 del settore costruzioni e installazioni di impianti

    Lo scorso 9 luglio ACCREDIA ha approvato la revisione 01 del documento RT-05 "Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)"; il documento è entrato in vigore il 12 luglio 2013 e, ricordiamo, la sua applicazione è obbligatoria da parte degli organismi di certificazione (OdC) accreditati o riconosciuti da ACCREDIA.

    Sono state introdotte importanti novità che hanno diretto impatto sulle imprese in corso di certificazione e su quelle certificate per i Sistemi di gestione qualità (SGQ) e che esaminiamo nell'intento di dare la più ampia e tempestiva informazione a tutte le parti interessate.

    Progettazione (requisito 7.3 della norma ISO 9001) - È stato precisato che quando l'impresa effettua solo limitate attività di progettazione, non riconducibili alla progettazione dell’opera o dell’intervento (ad esempio: piccole opere di miglioramento, schemi progettuali esecutivi di cantiere, verifiche progettuali puntuali ecc…) l'oggetto di certificazione deve contenere il solo termine “costruzione” e l'eventuale precisazione “su specifica del cliente”, ma non può essere escluso il requisito 7.3, di fatto applicato.
    Inoltre, qualora l'organizzazione abbia predisposto il proprio SGQ per la progettazione dell’opera o dell’intervento, in conformità al requisito 7.3, ma non esistono evidenze di applicazione di tale attività, l'oggetto di certificazione deve riportare il solo termine “costruzione” e la eventuale precisazione “su specifica del cliente”.

    Criteri per particolari processi/prodotti - ACCREDIA ha esplicitato esempi di prodotti/processi critici tipici del settore delle costruzioni (anche con espresso riferimento al D.M. 14 gennaio 2008  "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni").

    Evidenze da raccogliere durante le visite - È stata data particolare rilevanza alle evidenze che gli auditor degli OdC devono raccogliere nel corso delle visite: rispetto alla precedente revisione del documento, il focus è sui rapporti con cliente/committente, subappalto, processi speciali, prodotti critici, identificazione e rintracciabilità di prodotti e materiali, prove di funzionalità e di collaudo.

    Campionamento dei cantieri da visitare - L’OdC deve valutare anche l’eventuale operatività e significatività di cantieri siti all’estero.

    Dipendenti delle imprese - Le organizzazioni devono comunicare il numero degli eventuali dipendenti in cassa integrazione o in solidarietà affinché gli OdC possano non considerarli nella valutazione di congruità degli "addetti equivalenti".

    Durata delle visite - Non è possibile effettuare visite di durata inferiore a 1 giorno/uomo.

    Assenza di cantieri in visita periodica annuale - Qualora l'impresa non abbia cantieri attivi e limitatamente a una sola volta nell’arco del triennio di validità del certificato, l’OdC può effettuare la visita verificando i processi realizzativi mediante l’utilizzo di evidenze significative documentali (dettagliatamente elencate nel documento RT05) che possano assicurare funzionalità ed efficacia del SGQ. L’OdC deve in ogni caso conservare adeguata registrazione dell’accertamento di particolare condizione (assenza di cantieri), mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’impresa che includa la specifica clausola contenuta nel documento ACCREDIA in esame (richiamo alle dichiarazioni non veritiere).

    Assenza di cantieri in riesame triennale - La già prevista visita di follow up (cioè solo sui cantieri) per i casi di assenza di attività è stata portata fino a sei mesi (ex tre mesi); si aggiunge che, se alla scadenza dei 6 mesi l'impresa non dispone ancora di cantieri attivi, prima di dichiarare la decadenza del certificato, si deve procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore a un mese.

    Focus sulle evidenze documentali sostitutive alle visite in cantiere - Viene precisato che lo strumento della verifica mediante evidenze documentali sostitutive può essere utilizzato solo nei casi in cui i lavori in cantiere siano stati ultimati o parzialmente eseguiti: non risulta quindi applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati. Inoltre, non è possibile procedere con la verifica di evidenze documentali sostitutive nei casi di estensione dell'oggetto di certificazione.

    Paola Degiorgis
    Direttore operativo
    ANCIS Srl

  • Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus

    È in vigore, dal primo marzo scorso, il Regolamento CE n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il precedente CE n. 2006/2004. In sostanza sono stati ora riconosciuti ai viaggiatori in autobus condizioni analoghe a quelle già in corso nello spazio europeo per altre modalità di trasporto (aereo, ferroviario, marittimo) e questa considerazione normativa (trattandosi di Regolamento le nuove disposizioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di alcun atto formale di recezione) se, da un lato, aumenta la complessità della organizzazione e della responsabilità a carico delle imprese che operano nel settore, dall’altro riconosce all’autobus un’importanza modale direttamente proporzionata al suo effettivo contributo per una migliore e più attraente mobilità pubblica e come alternativa di scelta da parte dei cittadini non solo di ordine economico in rapporto alla mobilità privata.

    Il Regolamento si applica in toto ai servizi regolari (cioè quelli offerti a favore di categorie di persone indeterminate, su autobus con itinerario e frequenza determinata e con fermate prestabilite) di lunga percorrenza (pari o superiori a 250 km) nazionali, internazionali e transfrontalieri, mentre si applica in parte, vale a dire limitatamente ai diritti fondamentali sul trasporto, per i servizi regolari inferiori a 250 km, (v. art. 2, comma 2) e per i servizi occasionali (v. art. 2, comma 3).

    Inoltre (v. art. 2, commi 4 e 5), sempre salvi diritti fondamentali, gli Stati membri possono escludere in modo trasparente e non discriminatorio i servizi regolari interni per un periodo massimo di quattro anni (rinnovabile una volta) e i servizi internazionali se una parte significativa del servizio è prodotta al di fuori del territorio dell’Unione.

    In estrema sintesi i diritti fondamentali sono costituiti dall’assenza di discriminazioni, dirette o indirette, in base alla cittadinanza dei passeggeri e al luogo di stabilimento del vettore o del venditore dei biglietti, dal divieto, relativamente a disabili o persone a mobilità ridotta, di rifiutare prenotazioni o salita a bordo dell’interessato (salvo ragioni di sicurezza o connesse alla configurazione del veicolo) e dal risarcimento in caso di perdita o danneggiamento delle sedia a rotelle e altri dispositivi d’assistenza oltre dal diritto ad avere informazioni adeguate per tutta la durata del viaggio.

    È inoltre prevista la formazione e l’istruzione del personale (conducenti compresi, ma -per essi- derogabile per i primi cinque anni) a contatto dei viaggiatori in materia di sensibilizzazione alla disabilità e l’istituzione di un sistema idoneo per la gestione dei reclami (aspetto questo, in particolare, già gestito fra gli altri dalle imprese che operano con sistemi di gestione ISO 9001).

    Più in particolare, e rimandando ad occasioni prossime una disamina maggiormente specifica dei vari punti, la materia interessa:

    • la non discriminazione tariffaria o di altre condizioni contrattuali in base alla cittadinanza;
    • il complesso delle informazioni (prima e durante) nonché comunicazioni dei diritti dei passeggeri nelle stazioni o in rete;
    • rimborso del prezzo o re instradamento in caso di overbooking, di cancellazione e di ritardo superiore a due ore rispetto all’orario di partenza;
    • rimborso del 50% del prezzo in casi specifici;
    • risarcimento e assistenza in caso d’incidente, cancellazione, ritardo.

    Allo scopo di favorire la corretta applicazione del Regolamento in parola, gli Stati membri individuano o costituiscono (v. art. 28) organismi responsabili sulla materia, con capacità di adottare i provvedimenti necessari.

    Non è indicato un termine esplicito per l’adempimento, ma il successivo art. 29 dispone che entro il 1° giugno 2015 gli organismi pubblichino una relazione sull’attività dei due anni precedenti e l’art. 31 conclude con la previsione che gli Stati membri stabiliscono un regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del regolamento e adottano tutte le misure per garantirne l’effettiva applicazione.

    La notifica di tali norme e misure da parte degli Stati membri alla Commissione è immediata, come immediata quella di qualsiasi successiva modifica.

    Luca Pedrotti Dell'Acqua
    Presidente
    ANCIS Associazione

  • L'integrazione degli aspetti ambientali, energetici e sociali negli appalti pubblici - Focus sulla responsabilità sociale d'impresa (RSI) - Seconda parte

    Continuando a parlare di integrazione degli aspetti ambientali, energetici e sociali negli appalti pubblici approfondiamo come il D.M. 6 luglio 2012 affronta la responsabilità sociale d'impresa (RSI). Prima di esaminare il Decreto, ecco una notizia 'fresca': il 16 aprile 2013 il Governo ha diffuso, il "Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012-2014". Si tratta di un voluminoso documento (66 pagine), suddiviso in 6 macro-obiettivi che comprendono, tra gli altri, la "Promozione di appalti pubblici che integrino criteri sociali 
    e ambientali" (Obiettivo C. 2. a); la "Promozione dell'adesione volontaria delle imprese e delle organizzazioni allo standard ISO 26000" (Obiettivo F. 2. b) e gli "Incentivi, sgravi fiscali, premialità e semplificazione" per le aziende che adottano la RSI (Obiettivo B. 1. a) che auspichiamo abbia una reale attuazione.
    Tornando ad esaminare il D.M. 6 luglio 2012, rileviamo che l'amministrazione aggiudicatrice deve, dopo aver informato formalmente gli operatori economici, acquisire dall'aggiudicatario una "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" lungo tutta la catena di fornitura. La Dichiarazione (nel facsimile allegato al Decreto non si fa cenno alle norme sulla RSI) diventa parte integrante del capitolato e del contratto di fornitura, richiamando, tra altro, le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). La SA 8000 (1) è protagonista nei "Questionari di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi", due questionari di cui uno semplificato per le forniture relative a importi sotto le soglie di rilevanza comunitaria e in cui le domande attengono alla catena di fornitura e al coinvolgimento di fornitori e subfornitori. Il questionario non semplificato comprende anche domande inerenti: sindacati, personale aziendale, fornitori che operano in paesi che ostacolano la libertà di associazione sindacale.
    Entrambi i questionari prevedono per le imprese certificate SA 8000 o standard equivalenti (sfortunatamente non vengono citati quali sono gli standard equivalenti), la possibilità di non rispondere a 8 domande su 23 o su 13 (nel semplificato) sui temi: identificazione di rischi sociali all'interno della propria filiera, adozione di un "Codice di condotta" per l'azienda e i propri fornitori, adesione alle Convenzioni ILO, conduzione di verifiche ispettive da parte di auditor indipendenti esterni presso fornitori e subfornitori, pratiche commerciali, monitoraggi interni.
    Sia la Dichiarazione sia i Questionari costituiscono "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi del D.P.R. 445/2000.
    La norma ISO 26000 (2), richiamata dal D.M. nel contesto generale, come noto, non è certificabile e costituisce una guida universalmente riconosciuta su principii basilari della responsabilità sociale, coinvolgimento degli stakeholder, temi fondamentali e aspetti specifici della responsabilità sociale oltre che sul modo di integrare comportamenti socialmente responsabili all'interno delle organizzazioni. La norma è comunemente richiamata nei documenti degli enti della pubblica amministrazione (come il Piano di cui sopra), ma viene spontaneo chiedersi come possono le micro, piccole e medie imprese adottare una 'guida' di oltre 100 pagine (con 8 temi fondamentali e ben 36 aspetti specifici da sviluppare) che, come tutte le norme internazionali e trasversali deve poi essere calata nella realtà nazionale, settoriale, imprenditoriale.
    Il citato Piano prevede incentivi per le organizzazioni che adottano la RSI, ma poiché la norma ISO 26000 non è certificabile non è chiaro come questi verranno pensati e attuati. Non dimentichiamo che le imprese, già in grande sofferenza, sono chiamate ad attuare continui adeguamenti e hanno un disperato bisogno di incentivi. 
    La sincera considerazione e il grande rispetto per le nostre imprese, anche per gli sforzi che esse profondono nella contingenza economico-produttiva, ci invitano ad augurare che non diventino parte di 'gruppi vulnerabili' e che siano premiate in quanto produttrici di valore per tutta la comunità oltre che per azionisti, clienti, dipendenti, finanziatori, fornitori, partner in senso lato. 
     
    (1) "Social accountability"
    (2) "Guida alla responsabilità sociale"

    Paola Degiorgis
    Direttore operativo
    ANCIS Srl

  • L'integrazione degli aspetti ambientali, energetici e sociali negli appalti pubblici - Il Contesto - Prima parte

    Il 6 luglio 2012 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato, nell'ambito del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", il D.M. "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".
    Non è stato chiarito il raccordo con il D.M. del medesimo Ministero dell'11 aprile 2008 (in vigore) "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" dal quale sono derivati, fino al maggio 2012, una serie di D.M. (sempre del medesimo Ministero) aventi in oggetto criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione.
    I criteri, tra cui è contemplata la certificazione ambientale (ISO 14001) ed energetica (ISO 50001), hanno per ora riguardato fornitura di beni e servizi in alcuni settori: ammendante e carta (2009); tessile, arredo ufficio, illuminazione pubblica e apparecchiature informatiche (2011); ristorazione collettiva, derrate alimentari e serramenti esterni (2011); energia per gli edifici (servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento) (2012); veicoli adibiti al trasporto su strada e noleggio di veicoli (2012); pulizia e prodotti per l'igiene (2012).
    Nel 2008 l'obiettivo era attuare il GPP Green public procurement (acquisti verdi della pubblica amministrazione o appalto verde) affinché uno dei 3 pilastri dello sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale (ed energetica), fosse tutelato e la PA fosse di stimolo per l'economia. 
    Oggi anche gli altri due pilastri, la sostenibilità sociale e quella economica, sono oggetto di attenzione: nell'ottobre 2010 la Commissione europea ha pubblicato il documento "Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" e nel novembre 2010 l'ISO ha pubblicato la norma ISO 26000 "Guida alla responsabilità sociale" (recepita da UNI nel dicembre 2010).
    A rafforzamento di questo percorso è stato emanato il citato D.M. del giugno 2012 che introduce nel nostro paese, sotto il profilo legislativo, la responsabilità sociale d'impresa come ulteriore criterio di qualifica dei fornitori di beni e servizi della PA (appalti di fornitura, di prestazione di servizi, di lavori).
    Le stazioni appaltanti vengono sensibilizzate sugli appalti socialmente responsabili (SRPP Socially responsible public procurement), anche in ragione del grado di rischio del settore oggetto d'appalto: si trovano quindi ad affrontare i 'criteri sociali' definiti dal D.M. cioè quelli che promuovono l'applicazione, lungo la catena della fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro (Convenzioni ILO International labour organization, Dichiarazione universale dei diritti umani, Convenzione sui diritti del fanciullo, legislazione nazionale vigente dove si svolgono le fasi della catena di fornitura). 
    Il processo del "Dialogo strutturato" tra l'ente e i relativi fornitori facilita l'integrazione dei criteri sociali negli appalti pubblici. Gli obiettivi sono: dare informazione preventiva agli operatori economici, inserire clausole contrattuali relative alla conformità a standard sociali minimi, far sottoscrivere da parte del fornitore una "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", far compilare da parte del fornitore un questionario di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi, fare verifiche da parte dell'ente per monitorare le clausole contrattuali, adottare azioni correttive qualora richieste dall'ente al fornitore (e subfornitori), stabilire penalità proporzionali alla gravità delle violazioni contrattuali. 
    Per i contratti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 28 del D. Lgs. 163/2006) è prevista l'applicazione di un "Approccio semplificato", anche se la Guida invita le amministrazioni aggiudicatrici dell’appalto ad applicare l'approccio completo anche per gli importi sotto soglia.
    A conclusione di questa prima parte ricordiamo la definizione di "Responsabilità sociale" data dalla norma ISO 26000: «Responsabilità da parte di un'organizzazione per gli impatti delle sue decisioni e delle sue attività sulla società e sull'ambiente, attraverso un comportamento etico e trasparente che: contribuisce allo sviluppo sostenibile, inclusi la salute e il benessere della società; tiene conto delle aspettative degli stakeholder; è in conformità con la legge applicabile e coerente con le norme internazionali di comportamento; è integrata in tutta l'organizzazione e messa in pratica nelle sue relazioni». 
    Nel numero di marzo nella rubrica Approfondiamo vedremo come le norme ISO 26000 e SA 8000 vengono richiamate dal D.M. 6 giugno 2012 e come sarà necessario organizzarsi per la nuova integrazione che sarà richiesta dagli appalti pubblici.
     

    Paola Degiorgis
    Direttore operativo
    ANCIS Srl

  • La Legge sulle Professioni non Organizzate in ordini o collegi

    Sabato 26 gennaio 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Va subito detto che per Professione non Organizzata in ordini o collegi, si intende (art. 1) “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo...”.
    La nuova Legge permetterà che centinaia di professioni siano finalmente conosciute tramite un meccanismo molto semplice.
    Le associazioni professionali interessate potranno richiedere all’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), l’emissione di una norma sulla qualificazione di una determinata professione. Tale norma sarà predisposta con la partecipazione delle Parti Interessate e indicherà i requisiti di conoscenze, abilità e competenze del Professionista, secondo quanto previsto dall’EQF (European Qualification Framework).
    La norma, dopo i vari gradi di approvazione e l’inchiesta pubblica, verrà emessa dall’UNI e inviata al Ministero per lo Sviluppo Economico che provvederà a darne notizia nel proprio sito ufficiale, pubblicandone i riferimenti e dando così evidenza dell’esistenza della professione.
    Da quel momento tutti coloro che avranno svolto attività professionali non ordinistiche e che seguiranno il percorso sopra indicato potranno ottenere lo status di professionista.
    Ma c’è di più. Finalmente i Clienti (cittadini, imprese, pubblica amministrazione, ecc...) saranno più tutelati perché potranno individuare nel mercato professionisti in possesso di una certificazione di qualità professionale, rilasciata in conformità a quanto prescritto dalle rispettive norme UNI. Tali certificazioni potranno essere rilasciate solamente da Organismi di Certificazione in possesso di requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti dalle norme internazionali e accreditati dall’ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), ai sensi del Regolamento Europeo 765/2008.
    Va comunque precisato che la certificazione non è obbligatoria, ma richiederla è una libera decisione del singolo professionista che, per ottenerla dovrà dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla norma UNI: dovrà quindi meritarla!
    Finalmente viene introdotto il concetto di merito e bocciata l’autoreferenzialità che tanti danni ha provocato e sta provocando al nostro Paese.
    Questa legge è un segnale di modernizzazione e di liberalizzazione di cui tutti abbiamo bisogno. Segna un passo decisivo verso la costruzione di un nuovo sistema professionale, in ottemperanza ai principi della Strategia di Lisbona dell’Unione Europea per dare garanzie e certezze ai clienti e favorire la libera circolazione delle risorse umane.
     

    Rosa Anna Favorito
    Direttore CEPAS
    Organismo di certificazione delle Professionalità e della Formazione

  • La conciliazione p2p

    Un po' Cenerentola, un po' aliena è una forma di "giustizia" che non intasa i tribunali ed è veloce: questa conciliazione, a differenza dell'arbitrato che prevede un lodo emesso da un membro "terzo" indipendente ed oneroso, è figlia di una volontà dichiarata dalle parti che rappresentano diversi interessi di incontrarsi per tentare un accomodamento amichevole che diventerà definitivo se tutti sono d'accordo.
    Si tratta di quel tipo di conciliazione diretta, senza figure "terze" che ne complicano il percorso, preferita dalle Associazioni di Utenti che l'hanno ottenuta magari dopo lunghe battaglie e trattative.
    Per di più funziona.
    Un po' di storia: nella seconda metà degli anni ottanta le telefonate degli italiani erano violate da frequenti cadute di linea, tanti, troppi gli utenti che si rivolgevano alle allora poche associazioni di consumatori. Gestire le proteste delle singhiozzanti comunicazioni telefoniche non era facile, e si imponeva l'affrontare il toro per le corna. Furono fatte diverse chiamate alla direzione romana dell'allora monopolista che dopo l'ennesima caduta della linea capitolò "meglio vedersi".
    È stato l'inizio di un dialogo tra un rappresentante di consumatori ed una Azienda che ha portato poi al primo protocollo di accordo nazionale con le Associazioni di Consumatori che prevedeva la conciliazione.
    I risultati furono, e sono, impressionanti: migliaia di casi si sono risolti velocemente, a basso costo e con reciproca soddisfazione. Solo una parte residuale del contenzioso infatti, allora come oggi, intraprende le vie legali.
    Gli accordi di conciliazione con gestori di servizi nazionali sono ora una trentina e diverse centinaia quelli locali.
    Ce n'è per tutti, dalle banche alle poste, dai trasporti alle assicurazioni, dalla telefonia ai gestori di energia: praticamente la stragrande maggioranza di utenze familiari hanno una via di fuga in caso di contenzioso. La cui casistica continua a essere importante a causa dell'evoluzione dei consumi e della loro tipologia che varia e si rinnova costantemente.
    Primeggiano sempre le telecomunicazioni tallonate dalle utenze energetiche, dalle banche, dai trasporti e dalle assicurazioni.
    Centinaia di migliaia di casi che se non ordinati in ipotesi risolutive concordate con i Gestori rischierebbero di restare lettera morta offrendo il fianco a eccessi e furberie in un mercato non educato e non controllato.
    La nascita delle Agenzie di controllo ha permesso solo la limitazione di alcune tipologie di contenziosi poiché la regolamentazione di un mercato in continua evoluzione, anche di fronte alla attuale crisi, è cosa assai complessa.
    La conciliazione, in alcuni ambiti - specie in quelli impregnati di odore monopolistico - non viene ancora accettata: «sappiamo bene cosa vuole e come gestire il cliente che è nostro». E pensare che dizionari di tutto il mondo ben definiscono il diverso significato di cliente e di utente/consumatore, che da tempo anche da noi ha deciso di tutelarsi da solo.
    Ralf Nader, famoso difensore dei consumatori statunitensi, quando molti anni fa venne in Italia affermò che il nostro Paese soffriva di capitalismo puerile. Tutto vero, forse, ma era anche vero che i consumatori allora non avevano ancora preso coscienza di sé e del proprio ruolo.
    Qualcosa è cambiato, la rivoluzione continua e l'Italia può ad esempio ora vantare il primo protocollo europeo di conciliazione con un gestore aeroportuale, la SEA, aprendo una strada fino a ieri impercorribile.
    Con reciproco vantaggio, la pratica conciliativa, figlia di un protocollo frutto del dialogo fra le parti, permette alle imprese sia di limitare la caduta di clientela sia di attingere a un bagaglio di aspettative magari non previste. La corretta gestione del contenzioso può quindi diventare linfa per migliorie ed efficientazioni.
    Ma qual è la causa del successo di queste conciliazioni?
    In prima battuta la semplicità: è la formula del p2p, due conciliatori si incontrano muniti della delega: l'uno dell'utente, l'altro dell'impresa e seguendo un protocollo predefinito tentano la conciliazione che avviene nella maggioranza dei casi in tempi brevissimi (la velocità conviene ad entrambi…) o comunque entro limiti temporali accettabili. E sempre nella maggioranza dei casi con l'accettazione da parte del consumatore interessato, che diversamente rimane sempre libero di adire le vie legali.
    Altre ragioni del successo sono il basso costo, a volte la sola quota di iscrizione, e il comune percorso formativo dei due conciliatori. Hanno seguito infatti corsi di formazione e di aggiornamento con docenti sia di parte consumerista che dell'impresa fornendo un'alea di terzietà alla conciliazione finale.
    Per ulteriori informazioni: www.assoutenti.lombardia.it

    Roberto Brunelli
    Presidente ASSOUTENTI Lombardia
    Componente Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità ANCIS Srl 

  • La certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE)

    La certificazione del SGE di una organizzazione è l’attestazione di conformità rispetto ai requisiti della norma ISO 50001:2011, alla quale possono aderire, su base volontaria, tutte e le organizzazioni che intendono migliorare le loro prestazioni in materia di efficienza energetica e darne documentata evidenza in merito.
    L’adozione di questo standard internazionale, che sostituisce la precedente analoga norma europea EN 16001:2009, è applicabile a qualsiasi organizzazione di qualunque settore di business ed attività, sia del settore civile sia industriale.
    In merito è in fase di approvazione, e conseguente emissione, il Regolamento Tecnico ACCREDIA Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione dell’Energia (SGE) per la cui applicazione è stato previsto un transitorio della durata di 18 mesi; i contenuti del documento (il cui scopo non è definire, interpretare, estendere o ridurre i requisiti della norma ISO 50001) sono stati concordati tra Accredia e gli Organismi di Certificazione, nell’ambito del Gruppo di Lavoro Ambiente, al fine di rendere omogeneo il comportamento degli auditor e degli stessi Organismi.
    Lo standard ISO 50001 è orientato a favorire e promuovere l'uso delle migliori pratiche per ridurre i consumi di energia delle apparecchiature e delle strutture esistenti, attraverso adeguati processi di analisi delle attività maggiormente energivore e la conseguente gestione dei relativi processi in chiave energetica.
    La norma comprende le attività di misurazione, documentazione e reportistica, progettazione, acquisto delle attrezzature e formazione del personale, applicabili a tutti i fattori ed elementi che determinano la performance energetica e che possono essere valutati, controllati ed influenzati dall’organizzazione.
    L’adozione e la certificazione del SGE, costituiscono oggi un reale elemento distintivo e di competitività che dà evidenza, a tutte le parti interessate, dell’impegno reale e concreto dell’organizzazione nell’uso consapevole e responsabile dell’Energia. L’attuale limitata diffusione del modello ISO 50001 garantisce infatti alle imprese certificate una visibilità ed una connotazione pionieristica di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica che nessun altro modello gestionale può oggi garantire.
    La prossima pubblicazione di una direttiva Europea sull’efficienza energetica, sancirà inoltre la necessità/opportunità di adottare Sistemi di Gestione dell’Energia in ambiti quali la Pubblica Amministrazione, le grandi Imprese, il Settore Civile e le ESCo (società che forniscono servizi energetici).
    Lo standard ISO 50001 si basa sugli elementi comuni che si trovano in tutte le norme relative ai sistemi di gestione e può essere agevolmente applicato, con un elevato livello di integrazione, presso tutte quelle aziende ed organizzazioni che hanno già adottato sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001), per l'ambiente (ISO 14001), salute e sicurezza sul lavoro (BS OHSAS 18001).

    Giovanni Marchesoli
    Direttore Servizi di addestramento ANCIS Associazione
    Responsabile gruppi di valutazione certificato CEPAS 9001, 14001, 18001, 50001

  • Certificazione di Sistemi di gestione aziendali e avvalimento

    L’avvalimento è un istituto, meglio un concetto o principio che ha origine nel diritto comunitario, volto sostanzialmente a promuovere la competizione fra le imprese con l’apertura delle gare pubbliche anche a soggetti di recente costituzione che, diversamente, non avrebbero disponibilità di presentare alla stazione appaltante tutti i requisiti richiesti.
    Il diritto comunitario predilige, anche in considerazione della notevole varietà di culture e prassi giuridiche nazionali al proprio interno, la sostanza alla forma (quali siano le regole giuridiche per realizzare qualcosa) e quindi, anche per la Corte di Giustizia, è necessario e sufficiente che il concorrente sia effettivamente in grado di disporre dei mezzi dei quali ha dichiarato, comunque impegnandosi, di avvalersi lasciando poi al singolo Stato la relativa disciplina tecnica e quindi alla sua magistratura la concreta verifica della corretta attuazione del principio.
    L’avvalimento è sancito nella direttiva 2004/18/CE (artt. 47 e 48) e recepito in Italia dal d. lgs. 163/2006, così detto Codice Appalti, agli artt. 49 e 50.
    Si è discusso da tempo se la certificazione ISO 9001 (la domanda appare comunque lecita anche per ISO 14001 e OHSAS 18001) sia un requisito possibile di avvalimento e sul tema dottrina e giurisprudenza non sono state concordi: il fatto si spiega con la obiettiva difficoltà di considerare utilizzabile lo strumento dell’avvalimento (art. 49 del d. lgs 163/2006) per il requisito della certificazione di sistema aziendale dato che i requisiti richiesti dal bando si dividono in soggettivi (generali) e oggettivi (speciali), i primi attinenti alla posizione personale del soggetto economico (e non suscettibili di sostituzione o avvalimento) e i secondi attinenti alle caratteristiche tecnico-organizzative del medesimo soggetto, cioè capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (suscettibili di avvalimento).
    La difficoltà consiste, come si intuisce, nel ricondurre nella pratica ogni requisito ad una delle due macro-categorie sopra dette in particolare per quelli connotati da una natura implicitamente o intrinsecamente soggettiva poiché legati direttamente al modo di essere del soggetto imprenditoriale nella sua globalità.
    Sull’argomento, a fronte di una posizione tendenzialmente possibilista espressa recentemente (n. 2344 del 18 aprile 2011) dal Consiglio di Stato c’è una posizione contraria espressa non solo da molti TAR, ma anche dalla Autorità garante (AVCP) che, dal 2008, ritenendo la certificazione di qualità un requisito connotato da implicita soggettività (uno specifico status dell’imprenditore, dato che concerne non la lavorazione o il prodotto, ma la qualità dell’organizzazione d’impresa nella sua totalità), si è ripetutamente espressa per la sua inammissibilità.
    Posizione ora confermata con la Determinazione n. 2 del 1° agosto 2012, con l’approfondimento che, ove sia richiesta l’attestazione SOA e questa comprenda la certificazione di qualità, per il principio della non frazionabilità dei requisiti SOA (condizione essa necessaria e sufficiente per partecipare alle gare ai sensi del Codice e del Regolamento) l’ammissibile avvalimento dell’attestazione fa sì che, nel complesso, passi dall’ausilare all’ausiliato anche la certificazione in parola.
    In sostanza va comunque considerato che lo stesso Consiglio di Stato (n. 2344 del 18 aprile 2011), pur possibilista circa l’avvalimento della certificazione di qualità, ha messo nondimeno dei paletti tanto rigidi che, se forse comprensibili a livello teorico, non si vede come potrebbero essere realizzabili nella pratica: l’impresa ausiliata dovrebbe infatti dimostrare, in sede di presentazione dell’offerta, che l’impresa ausiliaria (cioè quella che presta l’avvalimento) non solo si impegna a prestarle il requisito in parola, ma assume l’obbligazione di mettere a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli elementi aziendali qualificanti).
    In pratica l’azienda ausiliaria, secondo il Consiglio di Stato, si verrebbe (quasi?) a sostituire in toto alla ausiliata: non risulta, ad oggi, sia stata provata nei fatti una siffatta situazione che potrebbe, d’altro lato, laddove anche si riuscisse a provarla, essere considerata perfino di dubbia legittimità perché a svolgere il servizio non sarebbe più nemmeno l’impresa ausiliata, ma di fatto, l’ausiliaria: conseguenza palesemente assurda ed evidentemente contestabile da parte di chiunque ne abbia interesse.
    La sopra richiamata determinazione n. 2/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici che dichiara l’inammissibilità del ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità (e quindi anche di ambiente e sicurezza) è stata oggetto di un favorevole commento anche da parte di Accredia, con nota del 3 settembre 2012.

    Luca Pedrotti Dell'Acqua
    Amministratore unico ANCIS Srl
     

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